Art. 24.
(Produzione di documenti e motivi integrativi).

      1. I documenti devono essere elencati con la relativa nota di deposito negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale e in un numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti, nei termini perentori di cui all'articolo 32.
      2. L'integrazione dei motivi specifici di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine del collegio giudicante, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia ufficiale di tale deposito, con il ritiro degli atti di controparte.
      3. Se è stata già fissata la trattazione della causa, l'interessato, a pena d'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso, la trattazione o l'udienza devono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 4.
      4. L'integrazione dei motivi si effettua, a pena d'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, mediante atto avente i requisiti di cui all'articolo 18. Si applicano l'articolo 20, commi 1 e 2, l'articolo 22 e l'articolo 23, comma 3.